(iii) Il corso della prescrizione è sospeso dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria internazionale, sino al giorno in cui l’autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi 6 mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria. Quindi, chi impar supera i limiti che, a breve, andremo ad elencare https://push2bookmark.com/story18639212/la-gu%C3%ADa-definitiva-para-reati-abuso-del-diritto